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Edilizia residenziale pubblica: stabiliti i limiti massimi di costo degli interventi

Approvata all’unanimità in commissione Sanità e Politiche sociali una legge di modifica della normativa attuale

 La commissione Sanità, presieduta da Enrico Sostegni (Pd), ha licenziato con voto favorevole all’unanimità una proposta di legge di modifica della legge regionale 77 del 1998, che determina i limiti massimi di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica (Erp).

La normativa nazionale stabilisce che le Regioni provvedano a definire i costi massimi ammissibili per gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata e ha recentemente disposto, tra l’altro, che le Regioni provvedano all’aggiornamento anche infra-annuale dei rispettivi prezzari dei lavori per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e dei prodotti energetici. Tali previsioni confermano l’obbligatorietà dell’applicazione del prezzario regionale ai fini della determinazione del congruo costo dei materiali, delle attrezzature e delle lavorazioni, determinazione funzionale a consentire il rapido avvio delle gare di appalti pubblici di lavori in un contesto profondamente segnato da costi esorbitanti dei processi produttivi.

La proposta di legge interviene dunque al fine di dare coerenza ed omogeneità al sistema di norme che regolano il tema in oggetto, in quanto il rispetto dei limiti di costo non risulta essere sempre compatibile con l’applicazione del prezzario regionale aggiornato. In particolare determina i requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi, nonché i limiti massimi di costo in misura eventualmente superiore ai limiti stabiliti dal decreto ministeriale 5 agosto 1994, qualora ciò derivi dall’applicazione del vigente prezzario dei lavori della Toscana.

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