Il 26 agosto 1789 l’Assemblea nazionale francese emana la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino.
Dopo il successo della Rivoluzione Francese, l’Assemblea nazionale costituente decise di assegnare a una speciale commissione di cinque membri il compito di stilare una Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, da inserire nella futura costituzione, nell’ottica del passaggio dalla monarchia assoluta dell’Ancien Régime a una monarchia costituzionale. Basato sul testo proposto dal marchese de La Fayette, il progetto della Dichiarazione venne discusso in Assemblea dal 20 al 26 agosto 1789. Nella redazione definitiva, sotto pressione dell’Assemblea, fu ratificato il 5 ottobre seguente, dal re Luigi XVI dopo la marcia su Versailles, e servì da preambolo alla prima Costituzione del 1791.
Il contenuto del documento è emerso in gran parte dagli ideali dell’Illuminismo. Le bozze principali furono preparate da Lafayette, lavorando a volte con il suo caro amico, l’ambasciatore americano Thomas Jefferson. Nell’agosto 1789, l’abate Emmanuel Joseph Sieyès e Honoré Mirabeau hanno svolto un ruolo centrale nella concezione e nella stesura della Dichiarazione finale dei diritti dell’uomo e del cittadino.
L’ultimo articolo della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino fu adottato il 26 agosto 1789 dall’Assemblea nazionale costituente, durante il periodo della Rivoluzione francese, come primo passo verso la stesura di una costituzione per la Francia. Ispirata dall’Illuminismo, la versione originale della Dichiarazione è stata discussa dai rappresentanti sulla base di una bozza di 24 articoli proposta da un comitato guidato da Jérôme Champion de Cicé. Il progetto è stato successivamente modificato durante i dibattiti. Una seconda e più lunga dichiarazione, nota come Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1793, fu scritta nel 1793 ma mai formalmente adottata.
I concetti espressi nella Dichiarazione provengono da idee filosofiche e politiche dell’Illuminismo, come l’individualismo, il contratto sociale teorizzato dal filosofo ginevrino Rousseau e la separazione dei poteri sposata dal barone de Montesquieu. Come si può vedere nei testi, la dichiarazione francese è stata fortemente influenzata dalla filosofia politica dell’Illuminismo e dal concetto di diritti umani naturali, così come la Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti che l’ha preceduta (4 luglio 1776).
Secondo un testo giuridico pubblicato nel 2007, la dichiarazione è nello spirito del “diritto naturale secolare“, che non si basa sulla dottrina o sull’autorità religiosa, in contrasto con la teoria del diritto naturale tradizionale, che lo fa.
La dichiarazione definisce un unico insieme di diritti individuali e collettivi per tutti gli uomini. Influenzati dalla dottrina dei diritti naturali, questi diritti per i fautori della dichiarazione sono ritenuti universali e validi in ogni tempo e luogo. Ad esempio, “Gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali nei diritti. Le distinzioni sociali possono essere fondate solo sul bene generale“. Hanno certi diritti naturali alla proprietà, alla libertà e alla vita. Secondo questa teoria, il ruolo del governo è riconoscere e garantire questi diritti. Inoltre, il governo dovrebbe essere esercitato da rappresentanti eletti.
All’epoca in cui fu scritta, i diritti contenuti nella dichiarazione erano assegnati solo agli uomini. Inoltre, la dichiarazione era una dichiarazione di visione e intenti piuttosto che di realtà. La dichiarazione non era profondamente radicata né nella pratica occidentale né in Francia all’epoca. La dichiarazione è stata infatti un documento molto radicale per l’epoca emerso alla fine del XVIII secolo dalla guerra e dalla rivoluzione. Incontrò opposizione poiché la democrazia ei diritti individuali erano spesso considerati sinonimo di anarchia e sovversione.
Qui di seguito il testo completo della dichiarazione del 26 agosto 1789:
DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO
DEL 26 AGOSTO 1789
I rappresentanti del popolo francese costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter essere in ogni istante paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati d’ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. Di conseguenza, l’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino:
Art. 1 – Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.
Art. 2 – Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.
Art. 3 – Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa.
Art. 4 – La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Tali limiti possono essere determinati solo dalla Legge.
Art. 5 – La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.
Art. 6 – La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.
Art. 7 – Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che sollecitano, emanano, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente: opponendo resistenza si rende colpevole.
Art. 8 – La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una Legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.
Art. 9 – Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.
Art. 10 – Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge.
Art. 11 – La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.
Art. 12 – La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.
Art. 13 – Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d’amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini in ragione delle loro capacità.
Art. 14 – Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l’impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione, la riscossione e la durata.
Art. 15 – La società ha il diritto di chiedere conto della sua amministrazione ad ogni pubblico funzionario.
Art. 16 – Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione.
Art. 17 – La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previo un giusto e preventivo indennizzo.
Immagine d’apertura: la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, in un dipinto di Jean-Jacques-François Le Barbier
Bibliografia e fonti varie
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