Nel 1598 il nuovo re di Francia Enrico IV(1553-1610) promulga l’Editto di Nantes, sperando così di porre infine termine ai conflitti religiosi che avevano lacerato il paese per mezzo secolo. L’editto è un documento il quale riconosce la libertà di culto dei protestanti ugonotti, concedendo loro certi privilegi e assicurazioni, cercando di porre le basi per una coesistenza pacifica e duratura tra questi e la maggioranza cattolica del paese.
L’Editto di Nantes concretamente affermava quindi: 1)generale libertà di coscienza, cioè la libertà di avere convinzioni interiori e di comportarsi di conseguenza, in tutto il territorio francese; 2)la libertà di culto per i protestanti circoscritta ai territori dove questi si erano già installati prima del 1597, tranne che a Parigi, Rouen, Lione, Digione e Tolosa e l’inverso (cioè il divieto di praticare il culto cattolico) a Saumur, La Rochelle e Montpellier; 3))concedeva ai protestanti un centinaio di piazzeforti. 4) riconosceva il diritto dei protestanti di essere ammessi in scuole, università e ospedali così come i cattolici.
L’editto tuttavia, pur rappresentando sicuramente un documento molto liberale per l’Europa dell’epoca, presentava diversi limiti. La libertà riconosciuta ai protestanti era limitata, l’esercizio del culto ristretto a specifiche aree geografiche e così pure la vendita di testi relativi alla loro religione. Oltre alla limitatezza della libertà riconosciuta ai protestanti, nell’Editto di Nantes non vi era alcun riconoscimento per altri gruppi religiosi, quali ebrei o musulmani. L’Editto di Nantes insomma, pur rappresentando un progresso indubbio per la tolleranza religiosa considerata l’epoca in cui fu promulgato, era comunque un documento il quale mirava non a affermare il diritto alla libertà religiosa, ma più a stabilire una convivenza pacifica con una specifica minoranza religiosa i cui conflitti con essa avevano lacerato la Francia per decenni.
L’Editto di Nantes fu revocato nel 1685 da Luigi XIV, il re sole, con l’Editto di Fontainbleau il quale annullava definitivamente la limitata tolleranza, con relative concessioni, garantita ai protestanti dall’Editto di Nantes. Un secolo dopo, nel 1787, il re Luigi XVI con l’Editto di Versailles ristabilì la tolleranza religiosa, estendendola a luterani ed ebrei, mentre la piena libertà religiosa arrivò in Francia due anni dopo, nel 1789, con la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, varata dall’Assemblea nazionale durante la rivoluzione.
Qui un estratto dell’Editto di Nantes: “I.Ordiniamo che la religione cattolica, apostolica, romana sia reintrodotta e ristabilita in tutti i luoghi di questo Regno e dei paesi di nostra obbedienza dove l’esercizio ne sia stato interrotto.
II. Per non lasciare alcuna occasione di disordini e di discordia tra i nostri sudditi, abbiamo permesso e permettiamo ai seguaci della religione cosiddetta riformata di vivere e dimorare in tutte le città e luoghi di questo nostro regno e paesi di nostra obbedienza senza
essere inquisiti, vessati, molestati, o costretti a fare alcunché in materia di religione contro la loro coscienza o, per causa di religione, esser perseguiti nelle case e nei luoghi dove vorranno abitare, purché si comportino per il resto secondo quanto è contenuto nel nostro presente editto.
III. Noi abbiamo anche permesso a tutti i signori, gentiluomini e altre persone, regnicoli o non, professanti la religione cosiddetta riformata e aventi nel nostro regno e nei Paesi di nostra obbedienza alta giurisdizione e feudi, come in Normandia, o in proprietà o in usufrutto, per intero o per metà o per la terza parte, di praticare l’esercizio del culto di detta religione in una delle loro case e nei luoghi ove esercitano l’alta giurisdizione o posseggono feudi, obbligandosi ad indicarla ai nostri magistrati. […]
IV. Noi permettiamo anche ai seguaci della detta religione di continuare l’esercizio del culto in tutte le città e luoghi di nostra obbedienza dove sia stato già praticato pubblicamente da molti e più volte nell’anno 1596 e nell’anno 1597 fino a tutto agosto, nonostante ogni ordine e sentenza in contrario.
V. Proibiamo espressamente a tutti i seguaci della detta religione di praticarla […]fuori dei luoghi permessi e concessi col presente editto.
VI. Proibiamo anche di praticare la detta religione alla nostra corte e nel nostro seguito ed ugualmente nelle nostre terre e paesi al di là dei monti e nella città di Parigi fino a cinque miglia dalla detta città; tuttavia i seguaci della detta religione che dimorino nelle terre e paesi al di là dei monti, e nella nostra città e cinque miglia intorno ad essa, non potranno essere perseguiti nelle loro case, né costretti a far cosa in materia di religione
contro la loro coscienza, comportandosi per il resto secondo il contenuto del nostro presente editto.
VII. Dichiariamo tutti coloro che professano o professeranno la religione cosiddetta riformata capaci di occupare ed esercitare ogni stato, dignità, ufficio e carica pubblica qualsivoglia, regia, signorile o delle città del nostro regno, paesi, terre e signorie di nostra obbedienza, nonostante tutti i giuramenti a ciò contrari, e di essere ammessi e ricevuti in
essisenza discriminazione […]“