La Francia abolisce feudalesimo

Il 4 agosto 1789 la Francia abolisce il feudalesimo, in vigore nel paese pur con variazioni fin dal medioevo.


Uno degli eventi principali della rivoluzione francese è stato l’abolizione del feudalesimo e con esso tutte le regole con cui impregnava la società e i privilegi enormi che dava alla nobiltà. Ad essere aboliti Furono non solo i privilegi della nobiltà come le corvée e i vari diritti signorili ma anche i privilegi del clero come le decime. In seguito a una prima dichiarazione di principio emanata dall’assemblea nazionale il 4 agosto 1789 sì vararono decreti che si occupavano di implementare l’abolizione di un sistema così intricato e complesso, pieno di regole e ordinamenti. I decreti furono 19 e vennero emanati l’11 agosto.
Ecco alcune norme.

Articolo primo
L’Assemblea nazionale distrugge completamente il regime feudale e decreta che, nei diritti e nei doveri, sia feudali che censuali, quelli che hanno relazione alla manomorta [complesso delle limitazioni alla proprietà privata] reale o personale e alla servitù personale, e quelli che li rappresentano, sono aboliti senza indennità; e tutti gli altri dichiarati riscattabili; e che il prezzo e la modalità del riscatto saranno fissati dall’Assemblea nazionale. Quelli di tali diritti che non saranno soppressi da questo decreto continueranno ciò nondimeno ad essere percepiti fino al rimborso

3. Il diritto esclusivo della caccia e delle garenne [conigliere] aperte è analogamente abolito; e ogni proprietario ha il diritto di distruggere e fare distruggere solo nei propri possedimenti ogni specie di selvaggina, salvo adeguarsi alle leggi di polizia che potranno essere emesse relativamente alla pubblica sicurezza […].
Il Signor Presidente sarà incaricato di chiedere al Re il richiamo dei galeotti e degli esiliati per semplice fatto di caccia, la scarcerazione dei prigionieri attualmente detenuti e la decadenza delle procedure in atto a tale titolo.
4. Tutte le giustizie signorili vengono soppresse senza alcuna indennità; tuttavia gli ufficiali di queste giustizie continueranno nelle loro funzioni fintanto che l’Assemblea nazionale non sia giunta a stabilire un nuovo ordine giudiziario.
5. Le decime di ogni natura e i canoni che ne tengon luogo, sotto qualsiasi denominazione siano conosciuti e percepiti […] vengono aboliti; salvo provvedere ai mezzi per sovvenire in altro modo alle spese per il culto divino, al mantenimento dei ministri di tale culto, all’aiuto dei poveri, al restauro e alla costruzione delle chiese e dei presbiteri e a tutti gli istituti, seminari, scuole, collegi, ospedali, comunità e altri al cui mantenimento tali mezzi sono destinati […].
6. Tutte le rendite fondiarie perpetue, sia in natura che in denaro, di qualunque specie esse siano, qualunque sia la loro origine, a qualsiasi persona siano dovute […], saranno riscattabili; gli champart [le decime sul raccolto] di qualsiasi specie e sotto qualsiasi denominazione saranno analogamente riscattabili al tasso che verrà stabilito dall’Assemblea […].
7. La venalità degli uffici della magistratura e del municipio è soppressa a partire da questo momento. La giustizia sarà amministrata gratuitamente e tuttavia gli ufficiali titolari di questi uffici, continueranno a esercitare le loro funzioni e a percepirne gli emolumenti fin quando l’Assemblea non abbia provveduto ai mezzi onde procurare il loro rimborso […].
9. I privilegi pecuniari personali o reali, in materia di sussidi, sono aboliti per sempre. La riscossione verrà fatta su tutti i cittadini e su tutti i beni nello stesso modo e con le stesse modalità; si provvederà ai mezzi onde effettuare il pagamento proporzionale di tutti i contributi, anche per gli ultimi sei mesi di imponibile per l’anno in corso.
10. Poiché una costituzione nazionale e la libertà pubblica sono più vantaggiose per le province dei privilegi di cui alcune fruivano e il cui sacrifizio è necessario per l’intima coesione delle parti dell’impero, si dichiara che tutti i privilegi particolari delle province, dei principati, dei paesi, dei cantoni, delle città e delle comunità di abitanti, sia pecuniari, sia di qualsiasi altra natura sono irreversibilmente aboliti e che resteranno fusi nel diritto naturale di tutti i Francesi.
11. Tutti i cittadini, senza distinzione di nascita, potranno essere ammessi a tutti gli impieghi e a tutte le dignità ecclesiastiche, civili e militari e nessuna professione utile comporterà deroga.

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