burocrazia

Semplificazione: via libera a modulistica unificata e snellimento procedimenti

Il Consiglio regionale ha approvato la legge che riduce gli oneri a carico degli utenti

Lo scopo della legge è chiaro: ridurre gli oneri a carico degli utenti, agendo nei rapporti tra cittadini e imprese e tra cittadini e pubblica amministrazione. Questo il principale obiettivo, come spiegato nel corso dell’illustrazione dal presidente della commissione Affari istituzionali, Giacomo Bugliani (Pd), della legge sulla modulistica unificata e standardizzata e sulla semplificazione dei procedimenti in materie di competenze regionali. La norma mira anche a favorire la digitalizzazione, accanto alla realizzazione di uno sportello digitale unico europeo, entro il 2025. Le aree interessate sono quattro: formazione professionale, controlli documentali, autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazione unica per impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili.

L’Aula di palazzo del Pegaso ha approvato la legge, registrando 33 voti a favore e 1 di astensione. Nel corso del dibattito, Marco Casucci (Lega) e Alessandro Capecchi (Fratelli d’Italia), apprezzando il lavoro fatto sul testo e condividendo la finalità della norma, hanno annunciato il voto favorevole. Elisa Tozzi (Gruppo misto, Toscana Domani) ha invece puntato sulla qualità della normazione e, pur condividendo il principio della semplificazione, ne ha auspicato qualità e chiarezza, nonché organicità nei procedimenti. Da qui il suo voto di astensione.

La proposta di legge in sintesi

La modulistica locale non coperta da accordo in Conferenza unificata viene sistematizzata fornendo copertura normativa all’unificazione e standardizzazione a livello regionale. Vengono disciplinate le modalità di approvazione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione agli enti locali di istanze, segnalazioni e comunicazioni non ricomprese tra quelle oggetto di standardizzazione a livello nazionale. Poiché le norme che prevedono modulistica standardizzata a livello regionale – da utilizzare da parte degli enti locali – non possono fondarsi, come avviene per lo Stato, sulla qualificazione di detta modulistica come “livello essenziale delle prestazioni” (LEP), è previsto che la definizione e la messa in uso della modulistica di livello regionale – rientrante tra le “specifiche esigenze unitarie” di cui all’articolo 63, comma 2, dello Statuto regionale – sia sorretta da un’intesa preventiva con gli enti locali.

La modulistica unificata e standardizzata viene approvata con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa sullo schema di deliberazione tra la Giunta regionale e le associazioni degli enti locali interessate, conseguita al Tavolo di concertazione istituzionale (articolo 4 legge 68/2011 – Norme sul sistema delle autonomie locali).

Sono ribaditi il divieto per gli enti locali di richiedere informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli individuati nei moduli standardizzati e l’obbligo di acquisizione d’ufficio dei dati e dei documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni.

Si disciplina anche la periodica attività di monitoraggio sull’ottemperanza agli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali della modulistica unificata per garantire l’efficacia dell’attività di standardizzazione e l’uniformità dei comportamenti e degli adempimenti richiesti a livello locale.

Si dispone espressamente la prevalenza della modulistica standardizzata a livello nazionale nel caso in cui questa intervenga negli stessi ambiti coperti da modulistica regionale. In questo caso la Giunta adotta i provvedimenti necessari per sostituire i moduli regionali con quelli nazionali e per l’attuazione delle disposizioni statali.

Con apposito articolo (11) vengono trattati gli accordi per la semplificazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, in linea con esperienze già in corso. Viene infatti inserito il comma 3 bis dopo il comma 3 dell’articolo 152 della legge regionale 65/2014 (Norme per il governo del territorio), che prevede la possibilità di stipula di appositi accordi tra i soggetti e le Soprintendenze per i beni artistici e storici territorialmente competenti, diretti a creare raccordi procedurali per lo snellimento del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della normativa statale di riferimento nonché delle competenze e dei ruoli dei soggetti coinvolti.

In linea con quanto già previsto dalle linee guida nazionali in materia di rilascio dell’autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si sostituisce il comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 39/2005  (Disposizioni in materia di energia) così da precisare che le concessioni minerarie e di derivazione d’acqua, per la produzione di energia, costituiscono il presupposto per il rilascio dell’autorizzazione unica. Al proponente è lasciata la facoltà di acquisire l’atto presupposto prima ovvero, in applicazione del principio di concentrazione dei procedimenti amministrativi connessi, di acquisirlo nell’ambito della conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica, laddove sussistano le condizioni per un rilascio contestuale del titolo concessorio e del titolo autorizzativo.

La proposta di legge non comporta l’assunzione di nuove spese sul bilancio regionale.

Please follow and like us: