Affetto in prigione

Sessualità e affettività sono diritti anche per i detenuti. Una proposta di legge

Ai detenuti non dovrà mancare l’affetto di chi, spesso compagno o compagna, è già autorizzato a far loro visita. E momenti di affettività dovranno essere posti al riparo da telecamere e sorveglianti, assumendo la natura che le persone coinvolte desiderano. Compresa, per così definirla, l’espressione della sessualità.
Lo prevede una proposta di legge toscana, varata oggi con l’intenzione di offrire uno sbocco normativo al dibattito politico e legislativo sul tema del riconoscimento del diritto soggettivo all’affettività e alla sessualità delle persone detenute. La proposta è stata approvata dal consiglio regionale (contrari Lega, Forza Italia e Roberto Salvini del gruppo misto) e interviene sulle norme che disciplinano l’ordinamento penitenziario (legge 354/1975 e successive modificazioni). È stato il capogruppo Pd Leonardo Marras a illustrare il testo. La parola passa ora al parlamento.

All’articolo 28, che regola i rapporti con la famiglia, la proposta aggiunge il diritto all’affettività e un comma che recita «particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tal fine i detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi». In questo modo si lascia spazio alla definizione della natura di quelli che possono essere i rapporti affettivi con un familiare, un convivente, una semplice amicizia.

All’articolo 30 sui permessi di necessità si sostituisce il secondo comma –  «Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi di particolare gravità» – con il seguente: «Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanz». Viene eliminato il presupposto dell’eccezionalità e della gravità, da sempre interpretato come legato a lutti o malattie dei familiari.

Si interviene infine sull’articolo 39 del Regolamento (dpr n. 230 del 30 giugno 2000) sulla frequenza e durata dei colloqui telefonici, prevedendo che possano essere svolti quotidianamente da tutti i detenuti per una durata massima di venti minuti.

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